CONTROLLO A DISTANZA (art. 4 L. n. 300/1970) – art. 23 del D.LGS 151/2015 – art. 5, c. 2 del D.LGS 185/2016) L’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è ammessa solo se giustificata da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
In presenza di tali giustificati motivi che sono alla base della scelta datoriale, gli impianti e gli strumenti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale (RSA/RSU)
Qualora le rappresentanze sindacali non esistano in azienda o non sia stato raggiunto un accordo, i datori di lavoro prima di installare i sistemi di videosorveglianza sono tenuti ad inoltrare apposita richiesta di autorizzazione alla sede territoriale dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) competente per territorio. Nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, l’istanza andrà presentate alla sede centrale dell’INL.
L’installazione degli impianti (anche se non funzionanti) senza l’accordo sindacale o senza l’autorizzazione rilasciata dall’INL comporta la sanzione dell’ammenda da 154 euro a 1.549,00 o arresto da 15 giorni a 1 anno (salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.